Articolo 91 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 91
(Giudice competente in ordine alle misure cautelari)
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, ((dal tribunale in composizione collegiale o monocratica)) dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 20 marzo 1998
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