Articolo 225 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 225
(Perquisizioni domiciliari)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989

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