Articolo 225 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 225
(Perquisizioni domiciliari)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
(Perquisizioni domiciliari)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.