Articolo 95 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 95
(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza)
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi