Articolo 153 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 153
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.