Articolo 111 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 111
(Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorita' competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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