Articolo 29 del codice delle pari opportunità

Art. 29. Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella
((progressione di carriera))
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)

1.E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2010
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