Articolo 29 del codice delle pari opportunità
Art. 29. Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella
((progressione di carriera))
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)
1.E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
((progressione di carriera))
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)
1.E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.