Articolo 40 del codice delle pari opportunità

Art. 40. Onere della prova

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6)1.Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
Entrata in vigore il 31 maggio 2006
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