Articolo 157 del codice dei contratti pubblici

Art. 157.(Altri incarichi di progettazione e connessi)1.Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. (4)
2.Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3.E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. (4)((6))---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettere a) e c)) che "All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"";
[...]
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 19) che "In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
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