Articolo 178 del codice dei contratti pubblici

Art. 178.(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)1.Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste ((dalla Parte III del presente codice)), nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. ((Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.)) Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, e' vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2.I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3.Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformita' alle disposizioni ((della Parte III del presente codice)), ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori.
4.Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale ((, in conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice)) entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6.Il concedente, almeno ((due anni)) prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita' degli impegni assunti convenzionalmente.
7.Per le opere assentite che il concessionario ha gia' eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro e' a carico del concessionario subentrante.
8.((Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilita', per le concessioni autostradali)) il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorita' di regolazione dei trasporti.
((8-bis.Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter.Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.))
Entrata in vigore il 5 maggio 2017

Sentenze46


  • 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-03, n. 202307527
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21 quinquies legge 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione delle spese processuali·
    • competenza statale e regionale·
    • criteri di aggiudicazione·
    • eccesso di potere·
    • equilibrio economico-finanziario·
    • indennizzi per revoca di concessione·
    • interesse pubblico·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • procedura concorsuale·
    • progetto intermodale·
    • revoca di concessione·
    • rimodulazione di progetto·
    • rischi di investimento·
    • valutazione di offerte

  • 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400255
    Provvedimento:
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    • annullamento di nota ministeriale·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concessione autostradale·
    • contraddittorietà infraprocedimentale·
    • eccesso di potere·
    • gestione delle concessioni autostradali·
    • inammissibilità del ricorso·
    • principio di buon andamento e imparzialità·
    • principio di libertà dell'iniziativa economica·
    • principio di proporzionalità·
    • rideterminazione rapporti economici·
    • ripartizione di utili e riserve di capitale·
    • tutela degli interessi pubblici·
    • violazione lex specialis

  • 3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400189
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    • accordo amministrativo ex art. 11 della l. 241 del 1990·
    • adeguamento tariffario autostradale·
    • aggiornamento del PEF·
    • annullamento di decreto interministeriale·
    • art. 15 della Convenzione del 2007·
    • art. 178 d.lgs. n. 50/2016·
    • art. 18 della Convenzione del 2007·
    • convenzione di concessione autostradale·
    • Convenzione Unica del 7 novembre 2007·
    • deliberazioni del CIPE·
    • eccesso di potere amministrativo·
    • natura discrezionale dell'attività amministrativa·
    • regime di prorogatio·
    • regolazione dei servizi di pubblica utilità·
    • revisione tariffaria autostradale

  • 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-19, n. 202213434
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    • accordo transattivo·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 43 del DL 201/2011·
    • concessione autostradale·
    • decreto ministeriale·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • inadempimento agli obblighi di manutenzione·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione attiva·
    • modifica della convenzione autostradale·
    • parere del CIPESS·
    • parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti·
    • principio di concorrenza·
    • principio di legittimità procedurale·
    • procedura di contestazione·
    • regolazione dei servizi di pubblica utilità·
    • risoluzione contrattuale·
    • sospensione del rapporto concessorio·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione del codice dei contratti pubblici
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