Articolo 82 del codice dei contratti pubblici

Art. 82.(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)1.Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita' ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformita'. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita' accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformita'» si intende un organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita', comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. ((4))2.Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purche' questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
3.Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni e' finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore."."
Entrata in vigore il 5 maggio 2017
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