Articolo 99 del codice dei contratti pubblici

Art. 99.(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)1.Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a)il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b)se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
c)i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d)il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e)per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f)per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
g)eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h)eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i)eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2.La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' tale prestazione.
3.Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4.Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5.La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione ((alla Commissione europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione e' richiesta)).
Entrata in vigore il 5 maggio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi