Articolo 1 del codice dei contratti pubblici

Art. 1.(Oggetto e ambito di applicazione)1.Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione.
2.Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a)appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b)appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c)lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d)lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3.Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di societa' a partecipazione pubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4.Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a)e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5.Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a)e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6.Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a)che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b)ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.
7.Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
8.I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) (( di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt) )).
Entrata in vigore il 5 maggio 2017

Sentenze198


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2020, n. 8849
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    • 2. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-01-11, n. 202400328
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      • ammissibilità delle domande di sostegno·
      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.·
      • carenza di istruttoria e motivazione·
      • compensazione delle spese·
      • eccesso di potere·
      • graduatoria regionale PSR Campania 2014/2020·
      • limite massimo di contributo pubblico·
      • principio di parità di trattamento dei concorrenti·
      • procedura di evidenza pubblica·
      • sostegno alle aziende agricole·
      • violazione di norme del bando di gara

    • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202300549
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      • aleatorietà contrattuale·
      • appalti pubblici·
      • clausole contrattuali·
      • clausole vessatorie·
      • criteri di aggiudicazione·
      • determinazione della base d'asta·
      • diritti di partecipazione alle gare·
      • diritto amministrativo·
      • diritto di recesso·
      • discrezionalità amministrativa·
      • gara d'appalto·
      • impugnazione di atti di gara·
      • interesse legittimo·
      • offerta economicamente più vantaggiosa·
      • onere della prova·
      • principio di concorrenza·
      • principio di sussidiarietà·
      • principio di trasparenza·
      • proroga contrattuale·
      • recesso contrattuale

    • 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-11, n. 202308873
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      • anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES)·
      • documentazione progettuale·
      • eccesso di potere·
      • esclusione da finanziamento·
      • finanziamento pubblico·
      • monitoraggio delle infrastrutture scolastiche·
      • PNRR·
      • principio di continuità dei requisiti·
      • principio di parità di trattamento·
      • principio di tassatività delle cause di esclusione·
      • progetto di infrastruttura sportiva·
      • requisiti di ammissibilità·
      • trasparenza amministrativa·
      • violazione dei criteri di valutazione dei progetti

    • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300128
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      • affidamento diretto·
      • annullamento di atti amministrativi·
      • appalti pubblici·
      • art. 30-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96·
      • concorrenza e trasparenza·
      • condanna alle spese·
      • direttive europee in materia di appalti pubblici·
      • diritto amministrativo·
      • disciplina dei contratti pubblici·
      • giurisprudenza sugli atti amministrativi generali·
      • principio di interesse a ricorrere·
      • procedura di gara·
      • procedura negoziata senza previa pubblicazione·
      • proroga tecnica·
      • regolamento e tariffario per forniture medicali
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