Articolo 4 del codice dei contratti pubblici
Art. 4.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36))((48))-----------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
3. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400388Provvedimento:Leggi di più...- accertamento indebita percezione dei contributi·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241·
- art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228·
- art. 4 e 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50·
- art. 84, 91, 92, 94 e 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159·
- difetto di istruttoria·
- disapplicazione provvedimenti amministrativi·
- improcedibilità del ricorso·
- informazione interdittiva antimafia·
- orientamento giurisprudenziale·
- poteri dell'AGEA·
- principio di buona fede·
- principio di proporzionalità·
- regolamento UE n. 1305/2013·
- regolamento UE n. 1306/2013·
- rimedi amministrativi e giurisdizionali·
- risoluzione dei contratti di concessione·
- sospensione dei pagamenti dei contributi europei·
- sviamento di potere·
- tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea
4. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202301015Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 117 Cost.·
- art. 25 del d.lgs. n. 68 del 2011·
- art. 32 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- compensazione delle spese di lite·
- criterio storico per la programmazione della spesa sanitaria·
- determinazione del fabbisogno assistenziale·
- improcedibilità del giudizio·
- piani di rientro sanitario·
- principio di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità·
- programmazione della spesa sanitaria·
- retroattività dei provvedimenti amministrativi·
- ruolo del Commissario ad acta·
- sospensione dei limiti di spesa·
- tetti di spesa sanitari·
- utilizzo del criterio del consumo storico·
- violazione dei principi di efficienza e efficacia del servizio sanitario·
- violazione del d.lgs. n. 50/2016·
- violazione del d.lgs. n. 68/2011·
- violazione del principio di certezza delle posizioni giuridiche private·
- violazione del principio di proporzionalità
5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202301100Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti di gara·
- annullamento atti di gara·
- compensazione delle spese di giudizio·
- criteri di valutazione delle offerte tecniche·
- modifica criteri di valutazione delle offerte·
- par condicio tra concorrenti·
- procedura di gara·
- raggruppamenti temporanei di imprese·
- segretezza delle offerte·
- soccorso istruttorio·
- trasparenza delle gare pubbliche·
- violazione art. 97 Costituzione·
- violazione D.lgs. n. 50 del 2016