Articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 47.
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

1.Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso.
1-bis.L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.
2.Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a)sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b)ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c)ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)). E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d)ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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