Articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
((1-bis.Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.))((1-ter.L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater.Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.))2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3.Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
4.Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5.Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis.Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)).
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi