Articolo 3 bis del codice dell'amministrazione digitale

Art. 3-bis. Identita' digitale e Domicilio digitale01.Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. (29)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis.Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter.I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis , di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater.I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.
4.A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis)). (28)
4-bis.Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.
4-ter.Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto come documento nativo digitale ed e' disponibile presso l'amministrazione. (28)
4-quater.La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies.E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(21)

------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 suindicato, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. ------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica».
Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017". ------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018".
Entrata in vigore il 29 giugno 2022

Sentenze114


  • 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-08-07, n. 202415723
    Provvedimento:
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    • anagrafe·
    • art. 10-bis legge n. 241/1990·
    • art. 1 d.P.R. n. 572/1993·
    • art. 33 d.l. 69/2013·
    • art. 41 d.lgs. n. 82/2005·
    • art. 9 legge n. 91/1992·
    • cancellazione anagrafica·
    • carenza di motivazione·
    • cittadinanza italiana·
    • Codice dell'Amministrazione Digitale·
    • comunicazioni telematiche·
    • discontinuità della residenza·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione in materia di stato delle persone·
    • giurisdizione ordinaria·
    • inammissibilità della domanda di cittadinanza·
    • obblighi anagrafici·
    • onere della prova·
    • principio di effettività della tutela·
    • regolamento anagrafico·
    • residenza legale·
    • ricorso gerarchico improprio·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela delle esigenze partecipative

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-23, n. 202406664
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 10-bis Legge n. 241/1990·
    • art. 3-bis D.Lgs. n. 82/2005·
    • art. 648 c.p. (ricettazione)·
    • art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)·
    • art. 9 Legge n. 91/1992·
    • compensazione delle spese·
    • comunicazione telematica dei provvedimenti amministrativi·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • diniego di cittadinanza italiana·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza sul diniego di cittadinanza·
    • notizie di reato·
    • situazione penale del richiedente·
    • sospensione dell'efficacia della sentenza·
    • valutazione della personalità del richiedente·
    • violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa

  • 3. TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202400715
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    • annullabilità atto amministrativo·
    • annullamento cartella di pagamento·
    • compensazione nazionale·
    • eccesso di potere·
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    • legittimazione passiva·
    • motivazione della cartella di pagamento·
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    • onere della prova·
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    • prescrizione del credito·
    • principio di certezza del diritto·
    • sospensione della prescrizione·
    • violazione diritto comunitario

  • 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-12-16, n. 202200796
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    • art. 3-ter L. n. 53 del 1994·
    • assegnazione docenti·
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    • inammissibilità del ricorso·
    • notifica PEC·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • ricorso amministrativo·
    • tutela della privacy·
    • violazione principio di continuità didattica

  • 5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409186
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • comunicazione degli atti amministrativi·
    • concessione della cittadinanza italiana·
    • diniego della cittadinanza·
    • onere della prova·
    • ordinanza istruttoria·
    • principio di giusto procedimento·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 10 bis l. 241/1990
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