Articolo 6 quater del codice dell'amministrazione digitale
Art. 6-quater.(( (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). ))((1.E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma1-bis.La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
2.Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3.Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.))
2.Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3.Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.))