Articolo 6 quater del codice dell'amministrazione digitale
Art. 6-quater.
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti))e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi ((, elenchi o registri))professionali o nel registro delle imprese).
1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti))e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione ((nell'indice di cui all'articolo 6-bis)) nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione ((del presente Indice))sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. ((E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.)) 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali ((delle persone fisiche))contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti))e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi ((, elenchi o registri))professionali o nel registro delle imprese).
1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti))e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione ((nell'indice di cui all'articolo 6-bis)) nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione ((del presente Indice))sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. ((E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.)) 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali ((delle persone fisiche))contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.