Articolo 106 del Codice del processo amministrativo

Art. 106


Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

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