Articolo 47 del Codice del processo amministrativo
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-16, n. 202301640Provvedimento:Leggi di più...- adesione alle risultanze di gara·
- aggiudicazione di appalto·
- art. 106 d.lgs. 50/2016·
- circostanze imprevedibili·
- competenza territoriale del TAR·
- correttezza e buona fede·
- disciplinare di gara·
- giurisdizione amministrativa·
- graduatoria di gara·
- invarianza dell'oggetto del contratto·
- modifica contrattuale·
- onere della prova·
- ricevibilità del ricorso·
- scelta del contraente·
- sindacato giurisdizionale·
- spese di lite·
- sviamento di potere·
- valutazione delle offerte·
- varianti in corso d'opera
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202306856Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere amministrative·
- art. 117 Cost.·
- art. 37 cod. nav.·
- art. 49 cod. nav.·
- competenza amministrativa·
- competenza del Consiglio di Stato·
- concessione demaniale·
- concorrenza tra concessionari·
- diritto di insistenza·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- normativa sulle concessioni demaniali marittime·
- piano regionale delle coste·
- principio di parità di trattamento·
- principio di precarietà delle concessioni demaniali·
- retroattività delle norme·
- riunione dei ricorsi·
- spese processuali·
- tutela dell'ambiente e del paesaggio
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-20, n. 202300142Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della sentenza·
- art. 13 c.p.a.·
- art. 15 c.p.a.·
- art. 47 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- competenza territoriale·
- errore scusabile·
- giudizio amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- principio di prevalenza della sostanza sulla forma·
- principio di raggiungimento dello scopo·
- riassunzione del giudizio·
- ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata