Articolo 120 del Codice del processo amministrativo

Art. 120


Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, e' immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

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