Articolo 53 del Codice del processo amministrativo

Art. 53


Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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