Articolo 41 del Codice del processo amministrativo
Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400311Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- accertamento di conformità·
- acquisizione al patrimonio comunale·
- art. 31 d.P.R. 380/2001·
- art. 34 d.P.R. 380/2001·
- art. 36 d.P.R. 380/2001·
- giurisdizione di legittimità·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione ad agire·
- ordinanza di demolizione·
- provvedimento implicito·
- sanabilità delle opere abusive·
- termine di 90 giorni
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-23, n. 202401827Provvedimento:Leggi di più...- abuso del diritto·
- accertamento di conformità·
- carenza di presupposti per il rilascio del permesso di costruire·
- comunione legale tra coniugi·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- decadenza dall'impugnazione degli atti amministrativi·
- doppia conformità·
- error in iudicando e in procedendo·
- irricevibilità del ricorso per tardività·
- legittimazione ad ottenere il titolo abilitativo·
- permesso di costruire in sanatoria·
- produzione documentale nel processo amministrativo·
- prova della conoscenza del provvedimento·
- spese processuali·
- violazione art. 41 c.p.a.
5. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2023-01-23, n. 202300204Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 41 c.p.a.·
- autorizzazione notifica per pubblici proclami·
- compensazione spese giudizio·
- controinteressati·
- graduatoria assegnazione alloggi ERP·
- inammissibilità ricorso·
- notifica atto introduttivo giudizio·
- omessa notifica a controinteressati·
- sospensione cautelare·
- tutela dei dati personali