Articolo 113 del Codice del processo amministrativo
Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-07-09, n. 202404167Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 5 sexies l. n. 89 del 2001·
- art. 5 ter l. n. 89 del 2001·
- commissario ad acta·
- esecuzione forzata amministrativa·
- legittimazione passiva·
- ottemperanza al giudicato·
- penalità di mora·
- prova della notifica·
- spese di ottemperanza