Articolo 70 del Codice del processo amministrativo


Art. 70


Riunione dei ricorsi

1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi