Articolo 12 del Codice del processo amministrativo

Art. 12


Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile))
Entrata in vigore il 23 novembre 2011
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