Articolo 12 del Codice del processo amministrativo
Art. 12
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile))
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile))
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-06, n. 202407003Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 e 133 C.P.A.·
- art. 2033 c.c.·
- art. 808 c.p.c.·
- clausola compromissoria·
- convenzione urbanistica·
- esecuzione della convenzione urbanistica·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione arbitrale·
- indennizzo per occupazione sine titulo·
- mancata realizzazione delle opere·
- oneri di urbanizzazione·
- principio di favor per l'arbitrato·
- restituzione degli oneri di urbanizzazione·
- rilascio delle aree
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-28, n. 202304271Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 133 c.p.a.·
- compatibilità con il principio di legalità·
- determinazione dirigenziale·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- nullità determinazione dirigenziale·
- permesso di costruire·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- riserva di legge in materia sanzionatoria·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- transazione·
- transazione e potestà sanzionatoria