Articolo 31 del Codice del processo amministrativo
Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ((e negli altri casi previsti dalla legge)) chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ((e negli altri casi previsti dalla legge)) chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.
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