Articolo 43 del Codice del processo amministrativo
Art. 43
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-02, n. 202300015Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 e ss. D.Lgs n. 148/2015·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 43 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- assegno ordinario·
- diniego di assegno ordinario·
- diritto amministrativo·
- Fondi di solidarietà·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse·
- misura cautelare·
- motivi aggiunti·
- rimessione in termini·
- termini di impugnazione
3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-30, n. 202400250Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 L.R. n. 15/2005·
- art. 42 L.R. n. 3/2016·
- autorizzazione amministrativa·
- autotutela amministrativa·
- compensazione spese processuali·
- diniego autorizzazione·
- inammissibilità ricorso·
- interesse pubblico·
- normativa regionale·
- ordinanza cautelare·
- principio di raggiungimento dello scopo·
- revoca autorizzazione·
- riattivazione attività·
- soprintendenza beni culturali·
- sospensione attività·
- stabilimento balneare stagionale·
- tutela ambientale·
- tutela paesaggistica·
- valutativa discrezionale amministrazione
4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402576Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità dell'appello cumulativo·
- appello cumulativo·
- art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare·
- art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso·
- Direttiva 2000/78/CE·
- disparità di trattamento nei concorsi pubblici·
- esclusione da concorso per superamento del limite di età·
- giurisprudenza amministrativa sul limite di età nei concorsi·
- interpretazione delle norme del bando di concorso·
- interpretazione delle norme in materia di concorsi pubblici·
- legittimità del provvedimento di esclusione·
- limite di età per concorsi pubblici·
- potere di autotutela amministrativa·
- principio di favor partecipationis·
- principio di soccombenza nelle spese di lite·
- servizio militare e incremento del limite di età
5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-15, n. 202202762Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 D.P.R. 380/2001·
- art. 21 nonies L. 241/1990·
- art. 3 comma 1 lettera d) D.P.R. 380/2001·
- autotutela amministrativa·
- carenza di motivazione·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- demolizione opere edilizie·
- DIA (denuncia di inizio attività)·
- eccesso di potere·
- permesso di costruire·
- principio tempus regit actum·
- risarcimento danni·
- ristrutturazione edilizia·
- sanzione edilizia