Articolo 49 del Codice del processo amministrativo
Art. 49
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202407640Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
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3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406764Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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- art. 49 c.p.a.·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 74 c.p.a.·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
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- legittimità provvedimenti amministrativi·
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4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402066Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dei provvedimenti amministrativi·
- art. 1058 cod. ord. mil.·
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- art. 49 cod. proc. amm.·
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5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317275Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione professionale·
- art. 49 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
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