Articolo 49 del Codice del processo amministrativo

Art. 49


Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2020, n. 28383
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202407640
      Provvedimento:
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      • compensazione delle spese·
      • contraddittorio procedurale·
      • convenzione di lottizzazione·
      • inadempimento contrattuale·
      • integrazione del contraddittorio·
      • obblighi di urbanizzazione·
      • oneri di urbanizzazione·
      • risarcimento danni·
      • trasferimento delle aree·
      • verifica istruttoria

    • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406764
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      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 14 d.l. 80/2021·
      • art. 35 d.lgs. 165/2001·
      • art. 49 c.p.a.·
      • art. 60 c.p.a.·
      • art. 73 c.p.a.·
      • art. 74 c.p.a.·
      • concorso pubblico·
      • eccesso di potere·
      • graduatorie distrettuali·
      • interesse pubblico e bilanciamento con interessi privati·
      • legittimità provvedimenti amministrativi·
      • principio di imparzialità e non discriminazione·
      • reclutamento a tempo determinato·
      • scorrimento graduatorie

    • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402066
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      • annullamento dei provvedimenti amministrativi·
      • art. 1058 cod. ord. mil.·
      • art. 114 cod. proc. amm.·
      • art. 49 cod. proc. amm.·
      • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
      • compensazione delle spese·
      • giudizio di avanzamento·
      • graduatoria di merito·
      • ottemperanza delle sentenze·
      • Regolamento (UE) 2016/679·
      • usucapione del potere discrezionale dell'amministrazione·
      • valutazione del personale militare·
      • violazione del giudicato

    • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317275
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      • abilitazione professionale·
      • art. 49 c.p.a.·
      • art. 73 c.p.a.·
      • compensazione delle spese di giudizio·
      • diligenza nella consultazione degli atti processuali·
      • graduatoria finale·
      • improcedibilità del ricorso introduttivo·
      • irricevibilità dei motivi aggiunti·
      • motivi aggiunti·
      • ordinanza cautelare·
      • procedura selettiva·
      • punteggio titoli·
      • responsabilità degli incarichi di servizio·
      • riesame della graduatoria·
      • sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo·
      • valutazione dei titoli di studio
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