Articolo 80 del Codice del processo amministrativo

Art. 80


Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
((3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni))
Entrata in vigore il 7 agosto 2021
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