Articolo 52 del Codice del processo amministrativo

Art. 52


Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi