Articolo 49 del codice del processo tributario

Art. 49. Disposizioni generali applicabili1.Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.
Nota all'art. 49:
- Il capo I del titolo III del libro II del codice di procedura civile tratta delle impugnazioni in generale.
- Si riporta il testo dell'art. 337 del codice di procedura civile:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi).
- L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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