Articolo 11 del codice del processo tributario

Art. 11. Capacita' di stare in giudizio1.Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2.L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3.L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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