Articolo 77 del codice del processo tributario

Art. 77. Procedimento contenzioso amministrativo davanti
all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze1.Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite ((alla data di insediamento)) delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.
Entrata in vigore il 27 marzo 1993
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