Articolo 18 del codice del processo tributario
Art. 18. Il ricorso1.Il processo e' introdotto con ricorso alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado)).
2.Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a)della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) cui e' diretto;
b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c)dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e)dei motivi.
3.Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a)della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b)dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4.Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente .
2.Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a)della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) cui e' diretto;
b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c)dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e)dei motivi.
3.Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a)della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b)dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4.Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente .