Articolo 58 del codice del processo tributario

Art. 58. Nuove prove in appello1.Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2.E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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