Articolo 558 del Codice Penale

Art. 558.

(Induzione al matrimonio mediante inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-02-02, n. 202201257
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 186 del D.Lgs. 286/1992·
    • art. 2 del DPR 487/1994·
    • art. 35 del D.Lgs. 165/2001·
    • art. 558 c.p.·
    • concorso pubblico·
    • condotta incensurabile·
    • discrezionalità amministrativa·
    • esclusione da concorso·
    • requisiti morali per concorso pubblico·
    • revoca dell'assegnazione·
    • sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti·
    • sospensione dal lavoro pubblico·
    • tutela dei dati personali·
    • valutazione dei reati commessi

  • 2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500132
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    • annullamento decreto prefettizio·
    • art. 11 TULPS·
    • art. 3 l. 241/1990·
    • compensazione delle spese di causa·
    • condanna penale irrevocabile per rissa·
    • eccesso di potere·
    • iscrizione elenco personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo·
    • patteggiamento·
    • valutazione condotta effettivamente serbata dall'interessato·
    • violazione di legge

  • 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23073
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