Articolo 326 del Codice Penale
Art. 326.
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni))
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni))
2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-30, n. 202402011Provvedimento:Leggi di più...- art. 1392 D.Lgs. 66/2010·
- art. 154 ter delle norme di attuazione c.p.p.·
- art. 319 c.p.·
- art. 319-quater c.p.·
- art. 321 c.p.·
- art. 326 c.p.·
- art. 416 c.p.·
- congedo assoluto·
- conoscenza effettiva della sentenza·
- eccesso di potere·
- giuramento prestato·
- induzione indebita a dare o promettere utilità·
- interesse qualificato della pubblica amministrazione·
- misure cautelari·
- perdita del grado per rimozione·
- prescrizione dei reati·
- principio di gradualità delle sanzioni·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- prova dei fatti addebitati·
- valutazione delle risultanze probatorie·
- violazione dei doveri istituzionali
3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400593Provvedimento:Leggi di più...- art. 445 c.p.p.·
- art. 653 c.p.p.·
- art. 7 d.P.R. 737/1981·
- autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale·
- destituzione dal servizio·
- eccesso di potere·
- efficacia extrapenale delle sentenze penali·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- responsabilità disciplinare·
- sentenza penale di patteggiamento·
- valutazione della prova nel procedimento disciplinare·
- violazione del principio di uguaglianza
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202317699Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle delibere del CSM·
- art. 23 d.lgs. n. 109/2006·
- art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
- diritti dei magistrati·
- elemento soggettivo dell'illecito·
- giurisprudenza amministrativa·
- illegittimo demansionamento professionale·
- misure cautelari disciplinari·
- principio di legalità amministrativa·
- procedimento disciplinare·
- prova del danno ingiusto·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- revoca delle misure cautelari·
- ripristino delle funzioni·
- sospensione delle funzioni·
- trasferimento d'ufficio·
- tutela della privacy