Articolo 326 del Codice Penale
Art. 326.
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni))
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni))
2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200899Provvedimento:Leggi di più...- art. 347 c.p.p.·
- cessazione del distacco·
- comunicazione notizia di reato·
- discrezionalità amministrativa·
- distacco temporaneo·
- eccesso di potere·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- procedimento disciplinare·
- prova sanzione disciplinare·
- revoca incarico di comando·
- risarcimento danni·
- sanzione disciplinare·
- violazione di legge
4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-30, n. 202402011Provvedimento:Leggi di più...- art. 1392 D.Lgs. 66/2010·
- art. 154 ter delle norme di attuazione c.p.p.·
- art. 319 c.p.·
- art. 319-quater c.p.·
- art. 321 c.p.·
- art. 326 c.p.·
- art. 416 c.p.·
- congedo assoluto·
- conoscenza effettiva della sentenza·
- eccesso di potere·
- giuramento prestato·
- induzione indebita a dare o promettere utilità·
- interesse qualificato della pubblica amministrazione·
- misure cautelari·
- perdita del grado per rimozione·
- prescrizione dei reati·
- principio di gradualità delle sanzioni·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- prova dei fatti addebitati·
- valutazione delle risultanze probatorie·
- violazione dei doveri istituzionali
5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-13, n. 202311663Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti concorsuali·
- art. 326 c.p.·
- art. 87 cod. proc. amm.·
- banca dati dei quesiti·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria finale·
- leggibilità dei quesiti·
- soglia di sbarramento·
- sorteggio dei questionari·
- sospensione cautelare·
- violazione della privacy