Articolo 658 del Codice Penale
Art. 658.
(Procurato allarme presso l'Autorita')
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
(Procurato allarme presso l'Autorita')
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
3. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202301230Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011·
- avviso orale·
- compensazione delle spese·
- diritto di difesa·
- gratuito patrocinio·
- misure di prevenzione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pericolosità sociale·
- revoca dell'avviso orale·
- tutela della privacy
5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-06-21, n. 202208274Provvedimento:Leggi di più...- Art. 2, 27, 29 Cost.·
- Art. 7 L. 241/1990·
- Carenza motivazione·
- CEDU·
- Dichiarazione Universale Diritti Uomo·
- Diritto alla vita e integrità psico-fisica·
- Gratuito patrocinio·
- Illogicità manifesta·
- Misure protezione ordinarie·
- Potere discrezionale amministrazione·
- Revoca programma protezione testimoni·
- Violazione art. 13-quater L. 82/1991