Articolo 247 del Codice Penale

Art. 247.

(Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte. ((5)) ------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-21, n. 202408431
    Provvedimento:
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    • art. 80 D.Lgs. 50/2016·
    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità stazione appaltante·
    • esclusione dalla gara·
    • grave illecito professionale·
    • indagine penale·
    • linee guida ANAC·
    • moralità professionale·
    • obblighi dichiarativi·
    • omessa dichiarazione·
    • sindacato giurisdizionale·
    • teoria del contagio·
    • turbata libertà degli incanti
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