Articolo 237 del Codice Penale

Art. 237.

(( (Cauzione di buona condotta).))((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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