Articolo 196 del Codice Penale

Art. 196.

(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente).))((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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