Articolo 584 del Codice Penale

Art. 584.

(Omicidio preterintenzionale)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze71

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi