Articolo 584 del Codice Penale
Art. 584.
(Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
(Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-29, n. 202410895Provvedimento:Leggi di più...- art. 584 c.p.·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- bilanciamento degli interessi·
- concessione della cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- estinzione del reato per esito positivo della prova·
- interesse pubblico·
- misura di messa alla prova·
- periodo di osservazione·
- previo avviso di rigetto·
- principio di precauzione·
- reato di omicidio preterintenzionale·
- sindacato giurisdizionale·
- tutela dell'ordinamento·
- valutazione dell'idoneità all'acquisizione della cittadinanza