Articolo 664 del Codice Penale
Art. 664.
(Distruzione o deterioramento di affissioni)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
(Distruzione o deterioramento di affissioni)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-25, n. 201206957Provvedimento:Leggi di più...- art. 70 d.P.R. 2440/1923·
- cessione di crediti·
- commissione ex l. 311/04·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- prescrizione dei crediti·
- traslatio iudicii·
- tutela dei diritti soggettivi·
- validità della cessione di crediti