Articolo 664 del Codice Penale
Art. 664.
(Distruzione o deterioramento di affissioni)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
(Distruzione o deterioramento di affissioni)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))