Articolo 651 del Codice Penale

Art. 651.

(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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