Articolo 623 ter del Codice Penale

Art. 623-ter

(( (Casi di procedibilita' d'ufficio). ))((Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.))
Entrata in vigore il 24 aprile 2018

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