Articolo 340 del Codice Penale

Art. 340.

(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita')

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione fino a un anno.

((Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.))

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
(36)

---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Entrata in vigore il 14 giugno 2019

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